Tassa sulla fortuna, si applica anche senza legge

La cassazione si è pronunciata sulla legittima sottrazione della “tassa sulla fortuna” da parte di ADM nei confronti di una vincita alla fine del 2011.

Siccome la vincita è stata riscossa nel Gennaio seguente è stata applicata una tassa pari al 20% della vincita anche se la tassa era un semplice decreto direttoriale e sarebbe diventata legge solo qualche mese dopo.

La tassa in origine prevedeva un prelievo del 6% sulle vincite superiori ai 500 euro realizzate a lotterie istantanee , giochi numerici a totalizzatore e videolottery.

Nel corso degli anni questa percentuale è stata aumentata varie volte fino ad arrivare all’ attuale 20%.

Nel caso specifico l’ uomo chiedeva il pagamento della vincita per intero in quanto il decreto legge n. 138/2011 (varato ad Agosto) non specificava che i monopoli adottassero “tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate” ma senza fare alcun riferimento esplicito alla tassa.

I Giudici, tuttavia, hanno ritenuto il motivo del ricorso infondato riconoscendo la legittimità dell’iter della tassa contestata ed ha inoltre precisato che è parimenti legittimo assoggettare al prelievo anche le vincite centrate prima dell’entrata in vigore della tassa, ma reclamate successivamente.

La tassa è scattata dal 1 gennaio 2012 perciò si applica anche alla vincite dei concorsi precedenti ma reclamate dopo questa data.